Cassazione: soggetti ad Irpef i rimborsi non documentati dei volontari
La Corte di Cassazione con l'ordinanza 23890 depositata il 23 Novembre 2015 chiarisce che al volontario possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ed entro i limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. L'art. 2 della legge 266/91 stabilisce infatti che "l’attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse".
Pertanto i rimborsi forfettari devono considerarsi compensi soggetti a tassazione.
Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse".
Pertanto i rimborsi forfettari devono considerarsi compensi soggetti a tassazione.