L’OBBLIGO DI PUBBLICITA’ DEI CONTRIBUTI PUBBLICI PER IL TERZO SETTORE: RESTA L’INCERTEZZA di Marco D'Isanto
L’art. 1, cc. 125-129 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha stabilito per i soggetti che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni o altri soggetti pubblici, tra cui le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di Onlus (ai sensi del decreto legislativo n. 460 del 1997) l’obbligo di pubblicare , nei propri siti o portali digitali (per le imprese nelle proprie note integrative), le informazioni relative a «sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere», superiori a 10.000 Euro, ricevuti da pubbliche amministrazioni. L’inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente.
Notevoli perplessità sono sorte in ordine alla decorrenza dell’obbligo di pubblicazione. La disposizione prevede che l’obbligo di pubblicità decorre dal 2018 e che deve essere assolto entro il 28 febbraio di ogni anno. Questa formulazione ha generato il dubbio che tale obbligo fosse operativo già a partire dall’anno 2018 per i contributi ricevuti nel’anno 2017.
La Scuola Universitaria Superiore di Pisa - S. Anna - interpellata sulla vicenda ha emesso una nota del dott. Luca Gori in cui si afferma che :
“Il legislatore stabilisce espressamente che l’obbligo di pubblicità decorre dal 2018 (art. 1, c. 125: «a decorrere dall'anno 2018»): una diversa interpretazione, che confonde l’oggetto dell’obbligo (la pubblicità degli importi ricevuti) con il termine fissato per il suo adempimento (28 febbraio di ogni anno), farebbe in realtà retroagire l’obbligo di pubblicità all’anno 2017 (come peraltro originariamente stabilito nel testo proposto dalla 10° Commissione permanente2 ), in violazione del basilare canone che impone di preferire l’opzione interpretativa per la quale una disposizione non abbia effetti retroattivi (art. 11 Preleggi); - su un piano generale, la tutela dell’interesse, giuridicamente apprezzabile, dell’ente che riceve gli importi, di decidere se profittarne o meno, non potendo escludersi che lo stesso moduli la propria attività anche in ragione del regime di pubblicità previsto: ciò non sarebbe possibile, allorché si ritenga che la disposizione – entrata in vigore il 28 agosto 2017 – abbia effetti retroattivi a decorrere dal 1 gennaio 2017”.
Tale argomentazione, decisamente fondata giuridicamente, è stata sposata anche dal Ministero del Lavoro che in una nota del 23 Febbraio 2018 indirizzata al Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce che, “si deve ritenere che costituiscono oggetto dell’obbligo di pubblicità gli importi percepiti a decorrere dall’1 gennaio 2018, la cui pubblicità e trasparenza dovrà essere assicurata, nelle forme prescritte, entro il 28 febbraio 2019”.
Nella stessa nota si da conto però di un orientamento avverso del MISE secondo il quale la disposizione dovrebbe trovare applicazione a partire dal corrente anno, con la conseguenza che i soggetti tenuti all’obbligo di pubblicazione debbano provvedere ai relativi adempimenti entro il termine del 28 febbraio 2018.
La posizione avanzata dalla Scuola Universitaria Superiore di Pisa - S. Anna- sulla irretroattività della norma risulta ad essere la più convincente. Resta però la notevole incertezza interpretativa che ad oggi non risulta ancora definitivamente chiarita. Gli enti del Terzo Settore potranno spontaneamente adeguarsi per evitare le pesanti sanzioni previste in ordine all’inosservanza della disposizione.